Di Vittorio Venditti
(Foto), Fu Salvatore Di Maria E Prese Da Internet
SENZA ALCUNA PIETA’
Diciassette settembre duemiladiciotto: muore Carlo Concettini, dipendente del ‘muinicipio’ di Gambatesa.
ricorre oggi il giorno che ogni tre mesi ricorda la morte di chi ha lavorato per un ente che si auto-definisce ‘istituzionale’ e che dovrebbe fare della sicurezza sul lavoro la propria bandiera, lavoratore (chi è passato a miglior vita) preso come simbolo rappresentante di tutti coloro che hanno subita la stessa sorte ed a Gambatesa sappiamo che è in buona compagnia.
Tutto ciò, va ribadito con forza, per colpa di criminali d’ogni ordine e grado che per quanto sia possibile all’uomo, non rendono quella forma di giustizia che servirebbe a ristorare l’anima di chi è assente, ma che viene utilizzata per proteggere chi purtroppo è presente perché Dio non vuole vicino a sé il male e lo lascia su questa terra a memento.
Per l’ennesima volta si deve perder tempo a notare che comunque chi è colpevole sta pian piano corrodendosi dentro; lo dicono i fatti e le parole proferite stancamente a mo’ di spettacolo non molto tempo fa, registrate, già divulgate e da utilizzare a spreco quando ce ne sarà bisogno.
La Legge che viene regolarmente trasgredita da chi agisce nel modo che porta a tali risultati, ma ancor di più da chi dovrebbe farla rispettare e si vende al miglior offerente, prevedrebbe quanto la responsabile principale di tal ‘infortunio’ avrebbe dovuto conoscere, ma che ha bypassato perché troppo impegnata in tutt’altre faccende…
Il pressappochismo e la disperazione di chi sa di dover finire a bollire nella giusta pentola (non necessariamente il giorno del ‘ringraziamento’) unitamente hanno tentato di dettare il raffazzonamento derivante dalla delibera di giunta n 117-2022 che a proposito del tentativo di quella soggetta di farla franca, propone come oggetto: “PROCEDIMENTO R.G. N.R. 2371/2018. ESAME PROPOSTA TRANSATTIVA IN ORDINE AL DANNO RISARCIBILE. DETERMINAZIONI.”, come se a decidere chi deve risarcire il danno sia chi lo ha creato.
Quella va condannata in particolare per la sua viscida sicumera, magari insieme a chi l’assiste:
Intesi come politica, magistratura ed avvocatura d’ogni ordine e grado e qui è posta in alto la firma di chi scrive perché a differenza di certi messaggi lanciati nascondendo la mano, il presente cronista ci mette la faccia nel chiedere quella giustizia tardiva che non risolverà niente, ma darà a Gambatesa la memoria di uno dei giorni più tristi dell’esistenza di questo paesello.
C’è ancora chi per l’ennesima (purtroppo non l’ultima) volta ha interesse a che venga applicata la Legge secondo quanto descritto e non rispettato da chi oggi per questo ha ‘sofferenze indicibili’ che crede di alleviare con il suo esser ‘pubblica ufficiale’ e per tal ragione intoccabile. A quella soggetta, (si badi bene: questi soggetti giustappunto, quando vengono definiti così, vanno in bestia perché il termine declassa spesso chi subisce l’inquisizione, quindi definire quei soggetti in tal modo è una goduria per chi ne chiede la condanna esprimendo il più totale disprezzo per la classe che quella soggetta rappresenta), a quella soggetta dunque, va inflitta la condanna derivante da quanto recuperato da uno scritto dello scorso ventidue febbraio duemilaventuno cliccabile qui, documento nel quale viene ripresa l’essenza stessa del torto che il dilettantismo e l’incompetenza di chi si ritiene diffamata da chi sta ancora una volta denunciando la verità acquisita, (senza fiaccolate tanto di moda), non da ‘chiacchiere di facciata’, ma da effetti di Legge non tenuti in conto da chi si firma ‘avvocata’ e dichiara di aver ricevuta tal veste con centodieci e lode, dimenticando che i privilegi dettano l’autorevolezza, non certo l’autoritarismo. Colei che è comunque già giudicata dalla storia e dal suo personale stato d’animo che all’atto pratico fa sì che dal borgo da sogno, più che aumentare, la popolazione diminuisce per salvare la propria esistenza, non potrà sottrarsi a quanto di seguito riportato, non prima però d’aver ripreso quanto impone l’art. 589 del codice penale (noi delinquenti siamo più preparati di quanto si crede) che recita:
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la reclusione è da due a sette anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.
Ancora. “Omicidio colposo: aggravanti. – Se il reato di omicidio colposo è commesso a causa della violazione delle norme di prevenzione per la sicurezza sui luoghi di lavoro, la pena detentiva va dai 2 ai 7 anni”.
Tornando dunque a quanto promesso poco sopra:
“Articolo 50 Testo unico degli enti locali (TUEL)
(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
[Aggiornato al 30/10/2020]
Competenze del sindaco e del presidente della provincia
Dispositivo dell’art. 50 TUEL
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l’ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.
*3. Salvo quanto previsto dall’articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
*4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
*7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici(1).
7-bis.1. L’inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689(2).
7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.
Articolo 107 Testo unico degli enti locali (TUEL)
(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
[Aggiornato al 30/10/2020]
Funzioni e responsabilità della dirigenza
Dispositivo dell’art. 107 TUEL
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
*3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
*f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
*g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54.
*6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall’articolo 147 del presente testo unico.”
Esposti gli articoli dei quali si desidera la modifica, ovvero, in buona sostanza la soppressione, ecco i punti, (contrassegnati con asterisco), particolari che in qualche modo interessano Gambatesa.
1°: All’articolo cinquanta, il focus è puntato sui commi tre, quattro, ma soprattutto sette;
2°: In riferimento all’articolo centosette, vanno tenuti nella dovuta considerazione i commi tre, (lettere F e G) ed il comma sei che definisce le responsabilità di chi in loco ritiene che il paese sia suo.
I compari Sono Stati Avvertiti: L’Avvoltoio Sa Attendere E Pazientemente Lo Farà.