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Coviddi: La Rivincita Dei No Vacs

Di Vittorio Venditti
(Foto), Di Marco Frosali E Prese Da Internet A Suo Tempo Da Salvatore Di Maria

Tutto Quadra

Quando anche Dio (danaro) arriva al punto di perdere la pazienza e ribellarsi, vuol dire che si sono superati tutti i limiti della decenza e se ciò accade per chi gestisce il potere, la cosa non può che venir considerata una bella notizia, la quale volendo potrebbe chiudere qui la questione.

CoronaVirus, del 12 mar 2020

Il collaboratore che ha scherzosamente creata l’immagine appena riproposta con la data d’emissione, otto mesi dopo quella burla, seriamente lo ha pure patito, ma ciò non gli ha tolta la consapevolezza che ogni malattia, se saputa curare non certo a base di paure, offese alla personale dignità (di chi, in questo caso prendendo le immagini dalla Rete, quasi per protesta s’è ammalato e poi è anche morto) o carcerazioni, può anche guarire, tant’è vero che il primo sta bene.

La Paga Dei Pezzenti

Non è così per tanti, costretti a subire le punture che in taluni casi hanno portate queste cavie forzate alla morte derivata proprio da quei vaccini che secondo chi ha guadagnate somme da favola da tal losco e squallido giro d’affari, dovevano essere il toccasana per l’immortalità, ammesso che in tanti, siano deceduti ad un’età sufficientemente e statisticamente normale a che ciò avvenga, morti ovviamente fatte passare per le complicazioni da coviddi, animaletto che spesso nulla ha avuto a che fare con quanto ben teatralizzato per impaurire i più.

Giustizia

Probabilmente per sbaglio, nel tempo sono passate delle Leggi che in un certo senso dovrebbero far giustizia, fumo negli occhi per chi crede ancora negli effetti taumaturgici di quella bilancia, considerato che posto pure che si voglia arrivare a qualche risarcimento, sarà difficile che chi s’azzarda a proporre simili richieste riceva l’agognato ristoro perché se è vero che l’età avanza per tutti, sarà sufficiente far sì che il tempo si dilati a dismisura per evitare di pagare i danni creati volutamente da pochi a molti.

Razzolando per la Rete, chi scrive ha comunque trovato un valido appiglio scritto dagli avvocati Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari: (Vaccino Covid: i termini per presentare la domanda d’indennizzo potrebbero essere prossimi alla scadenza) che per questo contributo vanno davvero ringraziati, documento interessante che di seguito verrà analizzato e inframmezzato da osservazioni del vostro cronista:

“… Il provvedimento è entrato in vigore il 27 gennaio 2022.
La modifica è divenuta definitiva dopo la conversione del decreto legge sopra citato con L. 28 marzo 2022, n. 25 (pubblicata in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73).
A seguito della legge di conversione il testo della norma sopra citata è il seguente:
– articolo 20, comma 1: All’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis.  L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana».
– se mi ammalo, quei soldi me li sbatto! Non Capisce Chi Non Patisce. –
– articolo 20, comma 1-bis: All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonché, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.
– Questi suini tossici pretendono d’aggiungere il condimento burocratico alle tragedie personali. –
Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 210/1992 dispone a sua volta che Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
Moduli e servizi online: Riconoscimento di indennizzo aggiuntivo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie (Legge 229/05) –
Il predetto beneficio deve essere domandato entro un termine di decadenza, pertanto chi presenta l’istanza oltre tale termine perde il diritto ad essere indennizzato, anche qualora ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge ovvero, nel caso di specie, un danno provocato da uno dei vaccini Covid, pregiudizio che deve essere permanente ed ascrivibile ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (così l’art. 4, comma 4, legge n. 210/1992).
– Campa cavallo: Chi ammala o muore, dopo il danno ha la beffa ‘giuridicamente inappuntabile’. –
Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di indennizzo è disciplinato dall’articolo 3, comma 1, primo periodo della legge 210/1992, a norma del quale I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni … . I termini decorrono dal momento in cui, … l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
– Lo stesso forse avrà altro cui pensare dopo tal scoperta… –
Affinché tale termine decorra è innanzi tutto necessario che il danneggiato sia consapevole della correlazione tra il pregiudizio subito e la vaccinazione.
– E vai: vi prendono anche per idioti. –
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione è altresì indispensabile che tale pregiudizio sia irreversibile e che, quindi, possa essere inquadrato in una delle categorie sopra citate (si veda sul punto, per tutte, Cass. n. 27874/2019).
– Quindi: cicero pro domo sua, ci vuole l’avvocato oltre al medico. –
La somministrazione del vaccino Covid è iniziata, per alcune categorie di lavoratori, alla fine del 2020, proseguendo in maniera sempre più ampia l’anno successivo.
– Tranne che per chi ha capita l’antifona e s’è difeso, ora in piena salute. –
Come è noto, la maggior parte dei danni conseguenti ad un vaccino si manifesta entro quattordici giorni dalla somministrazione del farmaco, la consapevolezza del nesso causale è, quindi, nella gran parte dei casi, pressoché contestuale al trattamento subito.
– Si conosce gente che in piena salute, post vaccino è morta d’infarto in giovane età… –
Dalla superiore esposizione consegue che i soggetti vaccinati, in particolar modo coloro che lo sono stati nei primissimi mesi della campagna vaccinale, qualora suppongano di aver subito un danno irreversibile, causalmente ricollegabile al vaccino, prudenzialmente dovrebbero già ora prestare attenzione, in relazione al loro caso, alle date di somministrazione del vaccino, a quella o quelle di manifestazione del danno o danni ed alla documentazione sanitaria in proprio possesso, al fine, in caso di danno irreversibile riconducibile al vaccino, di non incorrere in decadenze, decadenze che, ricordiamo,  in passato hanno determinato, per migliaia di danneggiati da sangue infetto in Italia, il rigetto o l’esclusione dalla tutela indennitaria ex lege 210/92 per decorso del termine di decadenza.”.

Domanda che naturalmente sorge ‘spintanea’: dopo tutta questa tarantella e posto che l’ammalato riesca a vincere prima di morire ‘come natura crea’, detratte le spese anticipate per avvocatura e perizie varie, quanto riuscirà ad intascare per contribuire almeno all’acquisto della bara d’uso comunque divenuto imminente?

Peccato che a proposito delle ‘vaccinazioni anti coviddi’ chi le ha imposte si sia guardato bene dal mettere ciò in risalto, addossando la responsabilità a chi riceveva le punture e poi doveva anche ringraziare per aver avuto in regalo qualche ulteriore dubbio sul proprio futuro.

Resta il fatto che ora il quadro è davvero roseo per chi ha evitata l’angheria della quale in tanti provano a chiedere la rivincita. La situazione che si respira presso le bische che gestiscono il gioco d’azzardo simboleggiato dalla bilancia non è favorevole alle pecorelle perché i gestori sono compari dei pastori, se non direttamente i proprietari dei mattatoi presso i quali il gregge prima o poi viene avviato. L’ovvia conseguenza positiva per le poche pecore nere sfuggite alla marchiatura ancora una volta descritta, risulta davvero valida se si considera che in questo preciso caso sarà ora davvero difficile poter convincere queste poche anime a tornare sui propri passi.

Ulisse Legato All’Albero Maestro

Se a ciò s’aggiunge che in taluni casi non sia andata in porto neppure la punizione decretata mediante la multa, (qui l’esempio orgogliosamente risolto da chi scrive, rimandando al mittente l’imposizione), è chiaro che tal rivincita, sia pur praticamente solitaria, la dice lunga sul fatto che la gente dovrebbe imparare un po’ di più a sapersi amministrare, allontanando da sé quelle sirene che chiamano Ulisse per cercar d’ingannarlo, ma questo, legato preventivamente all’albero maestro di quella nave che è la vita, le schiva, forse con dolore, sicuramente senza rimpianto.