Di ANCI Molise
Nella Gazzetta Ufficiale n. 393 del 30 dicembre 2023 (S.O. n. 40/L) è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (legge di bilancio 2024.
Tanto premesso, vengono di seguito riepilogate le principali norme contenute nella legge n. 213 che più direttamente riguardano gli Enti Locali ed in particolare il bilancio di previsione:
Art. 1, comma 302: interventi urgenti per strutture e infrastrutture pubbliche
Il comma 302 istituisce un fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, da adottarsi entro il mese di gennaio 2024, sono stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del fondo suddetto nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.
Art. 1, comma 304: rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione di opere
Art. 1, comma 485: contributi per progettazione Enti Locali
Questo comma modifica l’articolo 51 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in cui sono previsti contributi del Ministero dell’Interno per le spese di progettazione relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade: per assicurare la coerenza dello stesso con le previsioni del nuovo Codice degli appalti (d. lgs. n. 36/2023) è stato eliminato il richiamo alla progettazione “definitiva ed esecutiva”, per cui tali contributi riguardano i livelli di progettazione di lavori in generale.
Art. 1, commi 494-495: Fondo di Solidarietà Comunale
Le disposizioni contenute in questi commi intendono recepire le prescrizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023 che aveva eccepita l’illegittimità della confluenza nel Fondo di Solidarietà Comunale delle ingenti quote vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi di servizio e dell’applicazione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stessi, della sanzione rappresentata dalla restituzione allo Stato delle somme assegnate.
Per tale motivo il comma 495 riduce la dimensione del FSC a decorrere dal 2025 per un importo pari alle risorse aggiuntive vincolate relative ai servizi sociali comunali, agli asili nido ed al trasporto scolastico studenti con disabilità, di cui all’articolo 1, comma 449, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), risorse vincolate al raggiungimento di specifici livelli delle prestazioni o, in mancanza, di “obiettivi di servizio”; le risorse così eliminate dal FSC vanno a costituire la dotazione di un nuovo fondo, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, istituito dai successivi commi 496-501.
Art. 1, commi 496-501: Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi
Sempre con l’intento di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, il comma 496 istituisce a decorrere dal 2025 nello stato di previsione del Ministero dell’interno il Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, esplicitamente finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e destinato a favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona: la dotazione finanziaria di detto Fondo viene assicurata dalle risorse eliminate dal FSC ai sensi del precedente comma 494.
Viene inoltre modificato il regime sanzionatorio previsto per i comuni che non garantiscono il raggiungimento degli obiettivi annuali prefissati (commi 498-501), prevedendosi l’attivazione di un potere surrogatorio del Ministero dell’interno in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali, attraverso la nomina del sindaco come commissario; l’obbligo di restituzione allo Stato delle somme non utilizzate non viene del tutto abolito, ma limitato ai casi in cui i comuni certifichino l’assenza di utenti potenziali del servizio oggetto delle assegnazioni inutilizzate. Le modalità d’attuazione di tale nuova disciplina saranno oggetto di uno specifico decreto da adottarsi dal Ministero dell’interno di concerto con il MEF entro il mese di gennaio 2024.
Art. 1, commi 502-503: Fondo per piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate
Viene prevista l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno di un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, comuni che presentino le seguenti caratteristiche:
• una popolazione definitiva ISTAT, al 31 dicembre 2022, ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;
• un reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell’ultimo anno d’imposta disponibili;
• un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore al valore medio nazionale.
Il Fondo è ripartito, entro il 28 febbraio 2024, in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.