Di Vittorio Venditti
(Audio), Di Vittorio Venditti
(Foto), Fu Salvatore Di Maria, Di Marco Frosali E Prese Da Internet
Lo Voglio Sapere: si Trattasse della Stessa ‘intellighenzia’ Che Ha Ucciso Salvatore di Maria?
Non dovrebbe verificarsi più di ricevere una simile risposta che ha poi provocata l’esplosione delle case popolari di via Prima Traversa Aldo Moro 3 il ventiquattro aprile del duemila, (o no…), atteso che stavolta si sia arrivati quantomeno al processare mandanti ed esecutori del misfatto.
Ma La Legge Si Applica In Toto?
Lo chiamano ‘incidente’, ma per l’opinione pubblica è solo il derivato di una politica che in nome del rispetto per i lavoratori che viene anche gestito a livello sindacale, (cliccando il link appena proposto si può vedere e soprattutto sentire come tal prerogativa veniva portata avanti a prezzo di duri sacrifici dai sindacalisti in primis nel duemiladiciassette), fa sì che tutto si trasformi nello sfruttamento dei lavoratori, (nulla a che vedere con quanto accade nel pontino in questi giorni), nel metter contro tra loro dipendenti che dovrebbero formare squadra, in nome, si spera solo, del dilettantismo, vero padrone di cervelli non tali.
Quest’uomo non c’è più in nome di quanto detto sopra, già dallo scorso settembre, ma del duemiladiciotto.
Nel frattempo chi, (esclusa l’immagine che lo ritrae, ha scattate le foto non catturate dalla Rete, a sua volta ha raggiunto un mondo che si spera sia migliore di questa valle di lacrime, perché se mediante un programma politico si è disposto il suo licenziamento per far posto ad amici dell’amica, (ironia della sorte, programma caldeggiato da chi quattro anni dopo ci ha lasciata la pelle in nome dell’amicizia contro chi doveva venir licenziato: qui quanto scritto in data sei marzo duemilaquattordici, qui lo stralcio del comizio del ventitré maggio successivo che certifica quanto si è poi verificato negli anni sedici/diciassette a proposito dei precedenti operatori ecologici che hanno lasciato spazio a chi tiene il paese più sporco di prima, ma non si deve dire), quello che nonostante arrivi a guadagnare per merito del reddito di cittadinanza ben più di quanto percepiva come spazzino, quello, vistosi togliere ciò che comunque gli permetteva di socializzare, muore comunque per gli effetti che il covid-19 ha ottenuto su un corpo che si è lasciato andare per aver persa la personale dignità, colpa che non verrà mai accertata da chi che sia, figuriamoci da procuratori della repubblica che generalmente archiviano o dichiarano il non luogo a procedere perché ‘non è ancora successo niente’. Ciò, evidentemente vale anche per quanto denunciato nemmeno tanto sottobanco il sette maggio duemiladiciannove e periodo precedente in riferimento al mancato rispetto delle norme fondamentali che salvaguarderebbero la sicurezza sul lavoro ovvero quanto proposto non più tardi dell’altro ieri a proposito dell’impiego che a Gambatesa si trova se in nero e tali proposte non valgono solo per immigrati africani come nel caso di specie. No, probabilmente presso la procura della repubblica di Campobasso, pentendosi amaramente di non aver finito il ‘lavoro’ nel duemila, si stanno chiedendo cosa fare per sopprimere definitivamente chi è stato additato persino dalla CGIL, sintesi proposta e tratta da quanto pubblicato sopra a proposito di tal sindacato: “La colpa di tutto ciò è tua e del tuo amico che vuole fare il giornalista; io non ti posso fare più niente perché la situazione è diventata ingestibile e non mi rompere più il cazzo!”, amico che allora non lo era, ma oggi va fiero dell’esser diventato giornalista anche per continuare a difendere tali battaglie, magari fracassando ciò che già di per sé non esiste in quanto segno di virilità, ma per parità di genere da trasporre anche per soggette del cosiddetto ‘sesso debole’ quando fa comodo.
Tornando al tema anche se si tratta di una persona morta e non di un tema tout court, va aggiornata la telenovela che ora prevede l’astuta forma di difesa, secondo la quale: si sistemano ed allontanano le parti civili, poi ci si accorda con il pubblico ministero per ridurre al minimo la pena, (ne più ne meno che quanto successo dopo i fatti di aprile del duemila, con la differenza che allora non è stata imbastita alcuna forma di processo), stupidità desumibile da quanto proposto dalla delibera di giunta n 117 che a proposito del tentativo di quella di farla franca, propone come oggetto: “PROCEDIMENTO R.G. N.R. 2371/2018. ESAME PROPOSTA TRANSATTIVA IN ORDINE AL DANNO RISARCIBILE. DETERMINAZIONI.”, argomentazioni che lasciano il tempo che trovano per quanto oggi in discussione perché al vostro ‘giornalista’ e quasi sicuramente alla cittadinanza tout court non ne deriva nulla di tangibile, anzi, forse in prospettiva tal situazione di cancrena in stato avanzato potrebbe creare un danno se si ritiene che in questo modo chi muore valga quanto deciso da un accordo di transazione monetaria.
A chi scrive ed a chiunque ancora creda nel non dover fare il tiro alla tacchinella per ricevere reale giustizia invece, interessa che venga applicata la Legge secondo quanto descritto e non rispettato da chi oggi per questo ha ‘sofferenze indicibili’ che crede di alleviare con il suo esser ‘pubblica ufficiale’ e per tal ragione intoccabile. A quella va inflitta la condanna derivante da quanto recuperato da uno scritto dello scorso ventidue febbraio duemilaventuno cliccabile qui, nel quale viene ripresa l’essenza stessa del torto che il dilettantismo e l’incompetenza di chi si ritiene diffamata da chi sta ancora una volta denunciando la verità acquisita, non da ‘chiacchiere di facciata’, ma da effetti di Legge non tenuti in conto da chi si firma ‘avvocata’ e dichiara di aver ricevuta tal veste con centodieci e lode, dimenticando che i privilegi dettano l’autorevolezza, non certo l’autoritarismo. Colei che è comunque già giudicata dalla storia e dal suo personale stato d’animo che all’atto pratico fa sì che dal borgo da sogno, più che aumentare, la popolazione diminuisce per salvare la propria esistenza, non potrà sottrarsi a quanto di seguito riportato:
“Articolo 50 Testo unico degli enti locali (TUEL)
(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
[Aggiornato al 30/10/2020]
Competenze del sindaco e del presidente della provincia
Dispositivo dell’art. 50 TUEL
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l’ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.
*3. Salvo quanto previsto dall’articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
*4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
*7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici(1).
7-bis.1. L’inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689(2).
7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.
Articolo 107 Testo unico degli enti locali (TUEL)
(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
[Aggiornato al 30/10/2020]
Funzioni e responsabilità della dirigenza
Dispositivo dell’art. 107 TUEL
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
*3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
*f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
*g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54.
*6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall’articolo 147 del presente testo unico.”
Esposti gli articoli dei quali si desidera la modifica, ovvero, in buona sostanza la soppressione, ecco i punti, (contrassegnati con asterisco), particolari che in qualche modo interessano Gambatesa.
1°: All’articolo cinquanta, il focus è puntato sui commi tre, quattro, ma soprattutto sette, quello che ha praticamente imposta la condanna della Prima Cittadina di Torino; a Gambatesa è successo qualcosa di simile?
2°: In riferimento all’articolo centosette, vanno tenuti nella dovuta considerazione i commi tre, (lettere F e G) ed il comma sei che definisce le responsabilità di chi in loco ritiene che il paese sia suo.
Per concludere, dopo i fatti del duemila e gli accomodamenti che ne sono derivati, lasciando in libertà chi è stato responsabile dell’incidente, per ironia della sorte, il soggetto ‘inquirente’ ha dovuto arrestare il personaggio che comunque ha sulla coscienza un morto e tutto ciò che ne è derivato, esattamente otto anni dopo quell’aprile d’inizio millennio. Dai fatti del duemiladiciotto ad oggi sono passati poco più di quattro anni e siccome il tempo vola…
La Battaglia Continua, Nonostante Le Apparenze!