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Recovery Plan: Nei Comuni Assunzioni Extra Solo Dopo L’Approvazione Dei Progetti

Di ANCI Molise

Recovery Plan: nei Comuni assunzioni extra solo dopo l’approvazione dei progetti. Il chiarimento arriva dal Ministero dell’Interno che con la circolare n. 11/2022 ha fornito indicazioni sulla portata delle disposizioni dettate dal d.l.152/2021.

Il documento è rivolto direttamente alle amministrazioni strutturalmente deficitarie o sottoposte a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, che necessitano dell’ok del Viminale per procedere con i reclutamenti, ma fornisce elementi di interesse generale, in particolare sulla portata dell’art. 31-bis. Tale disposizione stabilisce che al solo fine di consentire l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR, i Comuni che provvedono alla realizzazione dei relativi interventi possono, in deroga all’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 ed all’art. 259, comma6, del TUEL, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale,in possesso di specifiche professionalità, per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del piano e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Le predette assunzioni sono subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. Secondo la circolare, la maggiore capacità assunzionale serve ad attuare progetti già approvati (tanto che per gli enti in rosso viene richiesto di indicare gli estremi dei provvedimenti di approvazione), non invece per supportare la complessa attività di sviluppo delle progettualità per aderire ai bandi. Tale lettura rischia evidentemente di tarpare le ali ai tanti enti che speravano di poter trovare un supporto per districarsi fra le numerose opzioni di finanziamento e per costruire proposte in grado di superare il vaglio degli organi ministeriali in modo da aggiudicarsi le risorse. E’ evidente infatti che i comuni più piccoli spesso non sono strutturati per rispondere ai complessi bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel rispetto della tempistica, quasi sempre strettissima, imposta da Roma (e da Bruxelles). L’interpretazione restrittiva dell’art. 31-bis, insieme al divieto di spesare sui quadri economici le attività di assistenza tecnica rappresenta, quindi, un fattore da considerare come problematico nella definizione delle strategie territoriali di risposta al PNRR.