Di Anci Molise
All’avvio della stagione dell’attuazione degli interventi di ripresa economica del Paese, nella fase post-pandemia, risulta importante rammentare, e sintetizzare, i principali riferimenti normativi in tema di attuazione del Recovery Plan.
Una delle disposizioni di maggior rilievo che si deve al d.l. 77/2021, come convertito con legge 108/2021, riguarda sicuramente la gestione della fase di aggiudicazione degli appalti”PNRR/PNC”. In sintesi, i Comuni non capoluogo di provincia in parola non potranno direttamente aggiudicare gli appalti relativi a contratti finanziati anche solo in parte dai fondi del PNRR e dal PNC.
Per comprendere il dato normativo è sufficiente riportare quanto “spiegato” nel dossier che accompagna il provvedimento redatto dagli uffici legislativi delle Camere. In questo si legge che la “lettera a), n. 1.2, dell’articolo 52 del DL 77/2021 integrando la disposizione prevista alla lettera a) del medesimo art. 1, comma 1, del D.L. 32/2019, ora prorogata al 30 giugno 2023, esclude dalla sospensione dell’applicazione delle procedure indicate all’art.37, comma 4 del D.L. 32/2019, in merito agli acquisti di lavori, forniture e servizi effettuati dai comuni non capoluogo di provincia, gli acquisti effettuati con gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, dalle risorse del Regolamento 2021/240 (che istituisce lo strumento di sostegno tecnico anche per l’attuazione delle riforme incluse nei Piani nazionali di ripresa e resilienza) e del Regolamento 2021/241 (che istituisce il dispositivo per il Piano per la ripresa e la resilienza -PNRR), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all’art. 1 del D.L. 59/2021”.
E ancora che “La norma in esame specifica che – nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti – per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori – oltre che secondo le modalità indicate dal citato art.37, comma 4, del D.L. 32/2019 – anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province”.
In assenza di indicazione specifica dalla lettura della norma sembra emergere un vincolo in termini assoluti nel senso che in relazione ad interventi finanziati anche solo in parte dal PNRR/PNC il comune non capoluogo non ha la prerogativa dello svolgimento della procedura di acquisizione. Tra le procedure in parola, evidentemente, rientrano quelle semplificate, nel sotto soglia comunitario, fino al bando classico nel sopra soglia comunitario.
Le opzioni per i Comuni non capoluogo – La norma consente ai Comuni non capoluogo di procedere alla predisposizione di autentiche”centrali” per gli appalti risultando sufficienti anche situazioni meno strutturali come gli uffici appalti, appunto, delle unioni, province, città metropolitane e comuni capoluogo. Come noto, infatti, ai sensi del comma 4 dell’articolo 37, i Comuni non capoluogo possono ricorrere, ai fini dell’espletamento della gara:
1. ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
2. alle unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,
3. associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
4. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le Province, le Città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Si tratta, pertanto, di situazioni strutturate che devono preesistere. È difficile ipotizzare che si possano costituire ed abilitare in lasso temporale così breve come quello imposto dai tempi di attuazione dei contratti del recovery.
Il problema pratico/operativo è che – su tutto il territorio nazionale – non sempre è rinvenibile un modello collaudato ed operante di Unione di Comuni. Laddove siano state costituite, scontano, evidentemente, una grave carenza di organico. Da qui l’esigenza di una previa programmazione delle fasi attuative del Recovery. Lo stesso ragionamento vale anche per le altre stazioni appaltanti utilizzabili. Il problema, pertanto,non è soltanto l’individuazione di soggetti esperti in grado di approcciarsi nel miglior modo possibile ai nuovi bandi, ma anche individuare chi concretamente redige gli atti di gara e procedere con l’esplicazione concreta delle procedure. Stante l’urgenza di procedere occorre dettagliare i compiti dell’ufficio sovra comunale e della stazione appaltante che richiede l’appalto.