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Gambatesa: Acquisto D’Azzardo

Di Vittorio Venditti
(Foto), Di Antonio Venditti
(Video), Preso Da Internet Da “Il Segreto Di Pulcinella”

Possono: Basta Starne Attenti E Tutto Si Risolve!

Il momento è arrivato: quel rudere sito in via San Nicola che per molti anni durante il secolo scorso è stato utilizzato come caserma dei carabinieri, oggi a disposizione praticamente abusiva di gambatesani che ne usufruiscono per quieto vivere, ma non è chiaro secondo quale delega, quello stabile che non ha voluto nessuno, compreso il vostro cronista alla cifra richiesta a suo tempo, pari a duecento milioni di lire, (millenovecentonovantacinque), dovrebbe venir acquisito al patrimonio comunale mediante la spesa di 109.145,00 €, (centonovemilacentoquarantacinque euro), rogito compreso, derivante dal bilancio del ‘muinicipio’ che stando alla delibera di giunta n 105, dispone di un avanzo “di Amministrazione di complessivi €. 1.376.285,60 di cui 832.541,60 quale avanzo libero,” che non vuol dire poterlo spendere a gogo. Con l’accordo di tutti?

Gambatesa, centro storico, del 2 ott 2010

La delibera di giunta n 105 giustappunto, promulgata lo scorso quindici novembre, avente per oggetto, “7^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 CON APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER ACQUISTO PALAZZO GUGLIELMI D’ALESSANDRO PER L’ATTUAZIONE DEL CIS TRATTURI.”, secondo chi governa direbbe di sì, ma l’opposizione locale, nella persona del consigliere Emilio Venditti, intervistato per le vie brevi da chi scrive, afferma l’esatto contrario per cui è il caso di ripercorrere brevemente e per sommi capi la vicenda, il cui ultimo precedente atto risale allo scorso sei febbraio, quando se ne è discusso in consiglio comunale, così com’è possibile rivedere e risentire cliccando qui, o rileggere, se si preferisce tal modalità, approfittando della delibera di consiglio n 7 che per l’appunto ripropone come oggetto, “CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO: CIS MOLISE “SVILUPPO TURISTICO LUNGO I TRATTURI MOLISANI”. INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO GUGLIELMI D’ALESSANDRO. AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISIZIONE DELL’IMMOBILE AL PATRIMONIO COMUNALE”, tema allora così ripreso da queste pagine.

Discutendo l’argomento stamattina con il consigliere Venditti, fra l’altro, il Nostro ha asserito che della cosa è già stata preventivamente informata la Corte dei Conti e che siccome l’opposizione ritiene che tal acquisto non possa venir portato a termine con soldi presi dal bilancio comunale, non appena tutto verrà eseguito, partirà la denuncia tesa al risarcimento del danno patito dal comune di Gambatesa, ma principalmente dalla comunità gambatesana tout court, per colpa di tal ingente esborso.

Dal canto suo, l’amministrazione ‘muinicipale’ si fa scudo con quanto espresso nell’ultimo provvedimento richiamato sopra come segue: “… DATO ATTO:
– Che dall’annualità 2020 gli Enti Locali possono procedere all’acquisto degli immobili senza essere assoggettati ai vincoli previsti dal comma 1 ter dell’art. 12 del DL n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, – (Art. 12. ‘Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici’.
1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente). – modificato dall’art. 1 comma 138 della legge n.228/2012, – (comma introdotto dall’art. 1, comma 138, legge n. 228 del 2012) – e venuto meno per effetto di quanto disposto dall’art. 57 comma 2 lettera f) del DL n.124/2019, convertito in legge n.157/2019; – (Art. 57, Disposizioni in materia di enti locali: comma 2.
A decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle province autonome
di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti
strumentali, come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche’ ai loro enti strumentali
in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in
materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi
formativi:
f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;) – Che conseguentemente, in caso di acquisto di immobili, non è più necessario documentarle l’indispensabilità e l’indilazionabilità, rendendosi così superflua anche l’attestazione da parte del responsabile del procedimento” di tale condizione”;
– Che sempre per effetto delle richiamate disposizioni normative (art.57, comma 2, lettera f) del D.L.n.124/2019, convertito in legge n.157/2019) la congruità del prezzo non dovrà essere più attestata dall’Agenzia del demanio e non sarà più necessario darne preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’Ente delle operazioni di acquisto; …”, il che vuol sostanzialmente dire che in ‘muinicipio’ vale quanto disposto dalla massima di Gatien de Courtilz de Sandras, “L’arte della politica. Il segreto di fare i propri affari e di impedire agli altri di fare i loro”, vittoria di Pirro per chi ritiene di sua proprietà la cosa pubblica e che all’atto pratico, vale a dire quando nonostante tutto il paesello resterà il cadavere che è, ne trarrà la conseguenza che non cambierà la reputazione di questi soggetti in modo positivo, ma se mai ce ne fosse bisogno, ribadirà la loro pochezza e scarsità di vedute, ridotta all’ennesimo, stavolta davvero congruo, regalo natalizio fatto ai soliti noti, a spese di tutti che come al solito pagano senza alcun servizio ricevuto in cambio.

Possono: Basta Starne Attenti E Tutto Si Risolve!