Di Associazione ‘Giuseppe Tedeschi’
nell’allegata Sentenza della Corte Costituzionale viene abrogato l’art.34/bis del Decreto Legge n.50 del 24.04.2017 convertito nella legge n.96 del 21.06.2017. Il Programma Operativo Sanitario della Regione Molise per il triennio 2016/2018 adottato con Decreto del Commissario ad Acta n.52 del 12.09.2016 ed approvato in Parlamento con la menzionata legge n.96/2017 decade per illegittimità costituzionale.
Il Tavolo Tecnico Interministeriale insediato presso il Ministero dell’Economia fino alla pubblicazione della Sentenza della CONSULTA di cui sopra, aveva esercitato le proprie funzioni di vigilanza e controllo sull’operato del Generale Angelo Giustini, quale Commissario ad Acta nominato con DPCM del 7.12.2018, prendendo a riferimento i contenuti vincolanti del P.O.S. 2016/2018 recepiti integralmente nella legge n.96/2017. In questo quadro estremamente complesso in cui si sommano le norme sull’affiancamento ed il commissariamento dello Stato per le Regioni in disavanzo sanitario e le disposizioni sancite nella legge n.1/2018 in materia di Protezione Civile, deliberate dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 per l’emergenza COVID, con relativi conflitti di competenza tra Commissario ad Acta e Presidente della Regione, è assolutamente necessario intervenire con lo strumento del Decreto Legge più che del DPCM sulla falsariga delle scelte già assunte per la Regione Calabria col D.L. n. 150 del 4.11.2020.
Nominare un nuovo Commissario ad Acta ai sensi della legge n.222/2007 e successive modificazioni e integrazioni col prioritario obiettivo di contenere i costi, tagliare le spese e ripianare il disavanzo accumulato, con un semplice DPCM, equivale a far permanere la situazione che si protrae da 14 anni in Molise con la mancata erogazione di fatto dei Livelli Essenziali di Assistenza e l’impossibilità materiale di fronteggiare l’emergenza pandemica in assenza di strumenti, poteri e risorse finanziarie aggiuntive. Cosa diversa è estendere alla Regione Molise le disposizioni del Decreto Calabria in cui lo Stato si fa carico concretamente di contemperare il rientro dal debito con l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.
L’oggettiva fragilità del Molise, quale vaso di coccio tra vasi di ferro, non può impedire al Consiglio dei Ministri di assumere una decisione formalmente impeccabile, ma si sappia che la situazione disastrosa in cui versa la sanità regionale dopo 14 anni di gestione parziale o totale in capo allo Stato è nota. Basta equiparare il numero delle vittime COVID tra la Basilicata, regione mai commissariata, e il Molise per comprendere immediatamente qual è la differenza.