DI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (anci) MOLISE
Il governo ha varato il 15 settembre 2020 il Decreto che ripartisce tra i Comuni delle aree interne e montane italiani 210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali dei territori. 3.101 Comuni saranno beneficiari, per un totale di 4.171.667 abitanti italiani coinvolti. Il Decreto deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Molti Enti, moltissimi Sindaci e Amministratori hanno chiesto ad ANCI di fornire indicazioni e specifiche. ANCI MOLISE ha chiesto al Ministro Provenzano e ai Dipartimenti competenti per materia di promuovere al più presto occasioni di confronto con gli Enti beneficiari dei contributi, dei quali peraltro al momento non risulta ancora essere stata trasmessa ai Comuni una comunicazione dei trasferimenti in arrivo. I Comuni potranno utilizzare il contributo per sostenere economicamente piccole e medie imprese del proprio territorio, attraverso: – contributi a fondo perduto per spese di gestione – sostegni alla ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, innovazione – contributi a fondo perduto per acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, opere murarie e impiantistiche. La necessità di finanziare i Comuni, e attraverso di loro le attività produttive delle aree interne, era stata più volte sollecitata da ANCI e dai Sindaci negli ultimi dieci anni.
Beneficiari – Per la definizione della platea dei Comuni beneficiari è stato utilizzato, così come chiesto da ANCI MOLISE, il criterio della perifericità e della minore dimensione demografica. La classificazione risale al 2014 ed è stata promossa all’interno della Strategia nazionale per le Aree interne. La “Nota tecnica” allegata al Dpcm chiarisce come è stata composta la platea di Comuni beneficiari. Quali aziende da sostenere I Comuni possono utilizzare il contributo assegnato con il Dpcm firmato dal Sottosegretario Fraccaro, per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da Covid-19, che: svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali; sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
Quali azioni di sostegno – Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere: erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione; iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
Triennalità del fondo – Il fondo è triennale e i Comuni riceveranno la prima annualità con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm. Per le annualità successive alla prima, l’erogazione è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità. ANCI chiederà per il 2020 una elasticità nell’utilizzo del fondo, visti i ritardi nell’erogazione e la complessità della fase che stiamo vivendo a causa della pandemia.
Impegno congiunto degli Enti – È auspicabile, come già avviene per molti contributi ricevuti da singoli Comuni, che vi sia – prima della definizione di un bando per l’erogazione delle risorse alle imprese – un confronto tra i Comuni dello stesso ambito territoriale ottimale. Questo per consolidare politiche di territorio, per evitare mero ‘assistenzialismo’ con risorse pubbliche. Il Dpcm è stato volutamente – ci viene detto – scritto a “maglie larghe” così da lasciare alle Amministrazioni locali di poter interpretare meglio le puntuali esigenze locali.
Quante imprese – La platea delle imprese nei Comuni finanziati è di circa 200mila. Con un riparto senza particolari criteri, premialità, richieste di cofinanziamenti, il finanziamento “a pioggia” sarebbe di circa 1000 euro per impresa. È evidente che è opportuno introdurre un approccio selettivo per rendere sensibile il contributo. È importante introdurre alcuni criteri per orientare obiettivi territoriali ottenibili grazie ai finanziamenti.
Ulteriori considerazioni di merito – La definizione del Decreto sembrerebbe riconoscere tutte le spese anche gestionali e quindi metterebbe l’intera platea di imprese nella condizione di godere dei benefici, tuttavia per un importo molto modesto o invece di doverne comunque selezionare una parte con criteri. Sembrerebbe ragionevole dunque focalizzare il contributo sulle sole spese di investimento, materiale e immateriale, sostenute, per introdurre un criterio selettivo orientato a obiettivi di sviluppo.
È opportuno stabilire un limite minimo e uno massimo delle spese ammissibili che potranno essere considerate dalla data di emanazione del Decreto a un congruo termine (un anno, ad esempio) dalla emanazione del bando. Potrà essere previsto un limitato scostamento (in diminuzione) delle spese rendicontate rispetto a quelle preventivate. È opportuno individuare criteri di graduatoria per ordinare le richieste ricevute in caso di eccesso delle richieste rispetto alle disponibilità. Il bando non si sostituisce alle misure dei “Ristori” previste dagli ultimi Decreti in merito (in fase di conversione) redatti dal Governo nel corso della seconda ondata della pandemia. Il “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali” nasce prima della pandemia e il suo utilizzo, da parte dei Comuni, non è esclusivamente finalizzato a misure che contengano l’impatto della pandemia. Questo può essere uno dei presupposti, ma non è l’unico e non è vincolante.