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Comunicato De “Il Silenzio Assordante”
(Correzioni Ortografiche), Di Vittorio Venditti
(Foto), Presa Da Internet Da Salvatore Di Maria

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Senato della Repubblica X V I I I L E G I S L AT U R A
N. 835
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori DI NICOLA, AIROLA, ANGRISANI, CASTELLONE, DI GIROLAMO, GALLICCHIO, LANNUTTI, LANZI, LOMUTI, LUCIDI, PIARULLI, PIRRO, PUGLIA, ROMANO, VANIN, PARAGONE, AUDDINO e ORTIS
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2018
Disposizioni in materia di lite temeraria
TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 835 XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
ONOREVOLI SENATORI. – L’articolo 96 del codice di procedura civile, in materia di responsabilità aggravata, prevede che, qualora la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice – su istanza dell’altra parte – la condanni, oltre che alle spese, al risarci- mento dei danni, che viene liquidato, anche d’ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerti l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o tra- scritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’ese- cuzione forzata, su istanza della parte dan- neggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza.
L’articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha aggiunto un comma in cui si pre- vede che, in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giu- dice, anche d’ufficio, può condannare la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma equi- tativamente determinata. La condotta sanzio- nata in questi casi è quella tipica dell’abuso, per mala fede o colpa, del diritto d’azione e presuppone naturalmente l’infondatezza della pretesa. Si è così introdotta nell’ordina- mento, seppur in misura parziale, una forma analoga all’istituto del cosiddetto «danno punitivo». In data 28 ottobre 2014, nel corso dell’esame in Senato del disegno di legge n. 1119-B – recante modifiche al codice pe- nale e al codice di procedura penale in ma- teria di diffamazione con il mezzo della stampa – è stato affrontato, per mutuare le parole utilizzate dalla relatrice sul provvedi- mento, il tema dell’uso a scopo intimidatorio della giustizia nel contesto delle diffamazioni a mezzo stampa, qualificandolo come un tema al quale la politica doveva fornire una seppur parziale risposta. Attraverso la riformulazione di uno tra i diversi emendamenti presentati in materia, nel caso di specie presentato dal senatore Casson, veniva approvata dall’Assemblea del Senato della Repubblica una modifica all’articolo 96 del codice di procedura civile consistente nel prevedere che, nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può con- dannare l’attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del medesimo codice, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa. Nel corso del dibattito, lo stesso presentatore sottolineava come, una volta avviatisi sulla strada del doveroso riconoscimento della gravità delle querele temerarie, sarebbe stato opportuno non porre eccessivi limiti a una richiesta le- gittima da parte di chi subisce un sopruso così pesante, come la temerarietà di una querela tale da incidere pesantemente sull’attività del giornalista, tutelata dall’articolo 21 della Costituzione. Il testo approvato dal Senato ha dunque introdotto una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o colpa grave, attiva un giudizio a fini risarcitori per diffamazione prevedendo che, su domanda del convenuto, il giudice – rigettando la domanda di risarcimento – possa condannare l’attore, oltre che al rimborso delle spese ed al risarcimento a favore del convenuto stesso, al pagamento in favore di quest’ultimo di una somma determinata in via equitativa. Nel prosieguo dell’iter, la Camera dei deputati individuava ulteriori parametri cui doveva attenersi il giudice nel pronunciarsi equitativa- mente, stabilendo il limite nella metà dell’oggetto della domanda risarcitoria, ampliandone l’ambito applicativo anche alle te- state giornalistiche online.
Sebbene il disegno di legge in questione non abbia poi concluso il suo percorso con l’approvazione definitiva nel corso della le- gislatura – si trattava di un testo che, rive- dendo le diverse fattispecie sanzionatorie re- lative alla diffamazione a mezzo stampa, eliminava per queste la pena della reclusione – il Parlamento si è comunque espresso sulla necessità che il giudice, nella determinazione della somma equitativamente deter- minata a carico della parte soccombente, dovesse tener conto dell’entità della domanda risarcitoria. Il presente disegno di legge, riprendendo i citati lavori delle Camere nella XVII legislatura con una parziale riformula- zione contenuta in un articolo unico, è volto ad integrare il codice di procedura civile. Ne
consegue che, nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle te- state giornalistiche online o della radiotelevisione in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l’attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente di una somma determinata in via equitativa. L’innovazione che il disegno di legge apporta rispetto alla for- mulazione approvata dalla Camera consiste sostanzialmente nel fissare un parametro preciso per il giudice, risultante nella liqui- dazione di una somma non inferiore alla metà dell’oggetto della domanda risarcitoria, al fine di scoraggiare eventuali domande risarcitorie non solo infondate ma anche pale- semente esorbitanti, di natura intimidatoria nei confronti del giornalista. Data la rile- vanza del tema e sulla scorta dei lavori par- lamentari acquisiti negli ultimi anni, se ne auspica un celere e positivo esame.

Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 835 XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 96 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il se- guente:
«Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornali- stiche online o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la do- manda, condanna l’attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui al- l’articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore alla metà della somma oggetto della domanda risarcitoria».
€ 1,00