Di Michele Simiele
I Consiglieri Andrea Greco e Angelo Primiani hanno presentata la proposta di legge regionale – contraddistinta con il n. 60 del registro delle proposte di legge della XIII Legislatura- concernente: “Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2005 n. 7, Nuove norme per la protezione dei cani per l’istituzione dell’anagrafe canina”.
La normativa regionale vigente, la legge 7 del 2005 -si spiega nella relazione di illustrazione del testo presentato- prevede al comma 1 dell’articolo 5 che “Il canile comunale … assicura il ricovero e la custodia temporanei dei cani vaganti catturati, per un periodo massimo di sessanta giorni, per permettere l’espletamento dei controlli e degli interventi di profilassi da effettuarsi da parte dell’autorità sanitaria, ed in attesa dell’affidamento ai sensi del comma 3 del presente articolo”. Di conseguenza, il successivo comma 3 dello stesso articolo afferma che “i cani vaganti catturati, non tatuati o comunque non identificabili, se non reclamati entro sessanta giorni, vengono affidati ai rifugi per cani di cui all’articolo 6 o possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, previa identificazione, trattamento profilattico e sterilizzazione, e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge”. Tali previsioni che si rifanno al testo normativo nazionale sono recepite anche nel Regolamento regionale attuativo, il n.1 del 2006.
I presentatori sostengono nella stessa relazione che Il riconosciuto termine di sessanta giorni, tuttavia, debba ritenersi chiaramente eccessivo per la finalità cui è deputato, ciò significando un evidente disinteresse del proprietario per l’animale smarrito. Tale previsione, al contrario, si ripercuote negativamente sulle procedure d’adozione, costituendo deterrente per quanti siano interessati a prendersi cura d’un cane che sia entrato nella struttura da meno di sessanta giorni. La circostanza ricorre, in modo particolare, allorquando trattasi di cuccioli di età inferiore a due mesi o addirittura di cucciolate, sempre più spesso rinvenute sul territorio in stato d’abbandono, poiché crescente è la loro richiesta d’adozione, proprio in ragione della loro giovane età.
Di qui la proposta d’aggiungere un ulteriore comma all’articolo 5 della legge 7/2005 (il 3 bis) che prevede che “I cani, non tatuati o comunque non identificabili, facenti parte di una cucciolata rinvenuta in stato di abbandono sul territorio, ovvero i cani catturati aventi età inferiore a mesi due (2), se non reclamati entro trenta (30) giorni, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, ovvero alle associazioni protezionistiche di cui all’articolo 9, che gestiscono rifugi per cani. La cessione può avvenire previa identificazione, trattamento profilattico e sterilizzazione, nonché attestazione del medico veterinario del canile comunale del buono stato di salute del cane. In caso di animali troppo giovani la sterilizzazione potrà essere differita anche ad una data successiva all’adozione, previa dichiarazione, con conseguente assunzione di responsabilità, all’uopo rilasciata dall’adottante”. In conseguenza si propone, altresì, l’inserimento dell’analogo inciso nel vigente testo normativo dell’art. 7 del Regolamento Reg. n. 1/2006 mediante inserimento del comma 1 bis.